PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni stipulate nell'ambito dell'unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia nonché al sostegno della promozione della donna.
      3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
      4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Costituisce

 

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altresì attività di cooperazione quella rivolta alla rimozione di mine e di ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.
      5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).

      1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
      2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati su base triennale in sede di legge finanziaria. Allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri è allegata una relazione previsionale e programmatica in cui sono illustrate, in particolare, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie e l'indicazione degli strumenti di intervento.
      3. Nell'attività di cooperazione allo sviluppo rientrano:

          a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, di infrastrutture, di attrezzature e di servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire Il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

          b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche e di fondi internazionali impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

          c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, di amministrazione e di gestione, di valutazione e di monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

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          d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini dell'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

          e) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

          f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione in ogni settore di intervento;

          g) l'adozione di programmi di riconversione agricola nei Paesi in via di sviluppo per ostacolare la produzione di sostanze stupefacenti;

          h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche in ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo agli scambi di ospitalità tra i giovani;

          i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo per la promozione di uno sviluppo economico endogeno ed ecosostenibile;

          l) l'adozione di strumenti e di interventi, anche di natura finanziaria, per favorire gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni nonché la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e con l'azione dell'Unione europea;

 

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          m) il sostegno a programmi di informazione e di comunicazione per favorire una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi beneficiari;

          n) l'utilizzo di conoscenze e di tecnologie italiane in grado di intensificare, nei Paesi in via di sviluppo, i rapporti eventualmente già instaurati in ambito nazionale tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.

      4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) e n) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

Art. 3.
(Condizioni).

      1. Il rispetto dei diritti umani e dei princìpi democratici riconosciuti a livello internazionale costituisce un criterio di priorità nella scelta del Paese beneficiario ai fini dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
      2. Nei casi in cui l'intervento sia finalizzato a incentivare il rispetto dei diritti umani, l'opera di cooperazione allo sviluppo non può continuare in assenza di una concreta collaborazione a tale fine da parte del Paese destinatario.

Capo II
INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 4.
(Competenza del Ministro degli affari esteri).

      1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.

 

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      2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

          a) propone alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che la approvano, modificano o respingono entro trenta giorni, salvi i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi nonché dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

          b) definisce, dopo l'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della lettera a), la lista dei progetti da realizzare di intesa con il Paese beneficiario;

          c) assicura l'armonizzazione dei progetti di intervento con la politica estera italiana e con i piani di sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello internazionale;

          d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;

          e) dispone gli interventi umanitari di emergenza;

          f) trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza;

          g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, anche in collaborazione con il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

      3. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

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      4. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati, iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Art. 5.
(Interventi straordinari).

      1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono quelli relativi a situazioni di emergenza che implicano:

          a) l'invio di missioni di soccorso e di derrate alimentari in aree colpite da carestie e da fame;

          b) l'avvio di interventi in campo igienico-sanitario in aree colpite da calamità;

          c) la costruzione di strutture di accoglienza per i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il medesimo fine;

          d) l'impiego, di intesa con i Ministeri interessati, con gli enti locali e con gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessari per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c).

      2. Gli interventi derivanti da calamità o da eventi eccezionali possono essere effettuati di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono posti a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata «Direzione generale».
      3. Le iniziative promosse ai sensi dei presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri.
      4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, a un'apposita unità operativa della Direzione generale.

 

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Art. 6.
(Direzione generale).

      1. Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 è affidato alla Direzione generale, quale organo centrale del Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina l'organizzazione della Direzione generale in conformità ai compiti ad essa affidati dalla presente legge.
      3. La Direzione generale opera in conformità con le direttive e con le deliberazioni del Comitato direzionale di cui all'articolo 7 e attende all'istruzione delle questioni bilaterali, multilaterali e multi-bilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziati con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2.
      4. La Direzione generale provvede all'individuazione degli addetti alla cooperazione di cui all'articolo 8, previa deliberazione del Comitato direzionale di cui all'articolo 7, da inviare presso le ambasciate presenti nei Paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo italiana.
      5. La Direzione generale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.

Art. 7.
(Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale».
      2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di Stato da questo delegato ed è composto da:

          a) il vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico;

          b) i direttori generali del Ministero del commercio internazionale;

 

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          c) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;

          d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) il direttore del Mediocredito centrale Spa.

      3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.
      4. Il Comitato direzionale:

          a) definisce le direttive per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

          b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera un milione di euro;

          c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione, di cui all'articolo 8;

          d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;

          e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni di durata superiore a un anno;

          f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

          g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

          h) delibera in merito a ogni questione relativa alla cooperazione allo sviluppo che il Presidente ritiene opportuno sottoporre al suo vaglio.

      5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
      6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale

 

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può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
      7. Il Comitato dispone di un ufficio di segreteria.

Capo III
ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 8.
(Addetti alla cooperazione).

      1. Gli addetti alla cooperazione allo sviluppo, di seguito denominati «addetti alla cooperazione», sono funzionari del Ministero degli affari esteri o personale distaccato da un altro Ministero, dipendenti dalla Direzione generale, inviati nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione. Essi agiscono in accordo con l'ambasciatore italiano del Paese destinatario, di seguito denominato «ambasciatore di riferimento».
      2. Gli addetti alla cooperazione hanno l'incarico di coordinare gli interventi nei Paesi destinatari, di partecipare alla loro programmazione, di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, di collaborare allo sdoganamento, al controllo, alla custodia e alla consegna delle attrezzature e dei beni inviati per il progetto di cooperazione e di assicurare l'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese destinatario.
      3. Gli addetti alla cooperazione hanno la possibilità di avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.
      4. Gli addetti alla cooperazione, nello svolgimento dei propri compiti, possono assumere autonomamente impegni di spesa a valere sui fondi destinati al Paese destinatario, fino a un massimo di 100.000 euro complessivi, e comunque per una cifra che non superi un decimo del valore totale del piano-Paese di competenza, previa autorizzazione dell'ambasciatore di riferimento,

 

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che è responsabile della rendicontazione della spesa.

Art. 9.
(Albo dei consulenti tecnici).

      1. Presso la Direzione generale è istituito l'albo dei consulenti tecnici, di seguito denominato «albo».
      2. I soggetti, privati o pubblici, che intendono essere iscritti all'albo, devono inoltrare apposita domanda al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Direttore generale».
      3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione della categoria e delle specialità e ad essa devono essere allegati i curricula vitae, nonché il certificato di iscrizione all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero a omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze professionali svolte.
      4. I soggetti interessati devono specificare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei Paesi destinatari. Essi devono tempestivamente informare la Direzione generale qualora intendano cancellare il proprio nominativo dall'albo.
      5. La Direzione generale si riserva il diritto di cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o privati che abbiano ottemperato ai propri impegni in modo non conforme alle finalità e ai princìpi della presente legge.

Art. 10.
(Interventi bilaterali di cooperazione nei progetti di sviluppo).

      1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi previsti dalla presente legge.

 

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      2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al Direttore generale, ai sensi degli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, un progetto preliminare per l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti previsti dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
      3. Le forme di pubblicità degli appalti sono disciplinate ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).

      1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 15 e con le stesse procedure ivi previste, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
      2. La Direzione generale stabilisce:

          a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata ai fini di cui al comma 1;

          b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 1, che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della politica di cooperazione allo sviluppo italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri devono mirare a privilegiare, a parità di altre condizioni, le imprese che intendano collaborare o che hanno già collaborato con le imprese eventualmente presenti nel Paese beneficiario al fine di creare o di incentivare l'occupazione e il valore aggiunto locali;

          c) le condizioni alle quali possono essere concessi i crediti di cui al comma 1.

 

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      3. La quota di cui al comma 1 del Fondo rotativo è trasferita al Mediocredito centrale Spa. Allo stesso sono affidate, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Art. 12.
(Valutazione degli interventi).

      1. La valutazione degli interventi di cui al presente capo avviene con le seguenti modalità temporali:

          a) nella fase antecedente l'intervento, da parte del Comitato direzionale, attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale destinati alla cooperazione allo sviluppo;

          b) nella fase di realizzazione, da parte dell'ambasciatore di riferimento attraverso l'invio al Direttore generale, al termine di ogni intervento e comunque ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavori e sull'operato degli addetti alla cooperazione allo sviluppo;

          c) a intervento concluso, da parte dell'unità di valutazione istituita presso la Direzione generale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in relazione ai costi sostenuti e all'attività del personale impiegato.

      2. In ogni momento è possibile richiedere l'ausilio dei consulenti tecnici che, ove strettamente necessario, possono essere inviati in missione di valutazione straordinaria nel Paese destinatario.
      3. L'unità di valutazione di cui al comma 1, lettera c), invia, per conoscenza, una propria relazione, con cadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 13.
(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Qualora venga deciso un programma di cooperazione allo sviluppo, nel Paese

 

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destinatario dell'intervento è istituito, presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la cooperazione allo sviluppo al quale è assegnato il competente addetto alla cooperazione.
      2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai sensi del comma 1 richiede un elevato livello di gestione, può essere inviato più di un addetto alla cooperazione.
      3. Al termine del progetto, l'ufficio istituito ai sensi del comma 1 viene chiuso.

Art. 14.
(Disponibilità finanziarie).

      1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali, nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea, sono costituiti:

          a) dagli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base di cui all'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da determinare annualmente;

          b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi, enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

          c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

          d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati;

          e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

      2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia

 

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e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base.
      3. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva sulle attività di propria competenza, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 15.
(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale Spa).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta vincolante del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale Spa a concedere, anche in consorzio con enti o con banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo istituito presso lo stesso Mediocredito, di seguito denominato «Fondo rotativo».
      2. I crediti di aiuto di cui al comma 1, anche se associati ad altri strumenti finanziari, possono essere concessi esclusivamente per progetti e per programmi di

 

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sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.
      3. Ove richiesto dalla natura dei progetti e dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Art. 16.
(Autonomia finanziaria della Direzione generale).

      1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
      2. Presso la Direzione generale è istituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.
      3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
      4. Al fine di cui al comma 3, è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della stessa Direzione generale. Entro il predetto termine l'ufficio comunica alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al suo controllo.
      5. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra unità previsionali di base, in termini di competenza e di cassa, iscritte nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), della presente legge cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 17.
(Personale addetto alla Direzione generale).

      1. Il personale addetto alla Direzione generale è costituito da:

          a) personale del Ministero degli affari esteri;

          b) magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

          c) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando.

      2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale e all'estero.

Art. 18.
(Doveri del personale inviato all'estero).

      1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione allo sviluppo è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a fare parte di un progetto di

 

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cooperazione allo sviluppo ha il dovere di supportare positivamente in ogni suo aspetto l'azione e l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento non conforme a quanto disposto dal presente comma può essere considerato causa di risoluzione del contratto o eventualmente di richiamo in patria.
      2. Il personale inviato all'estero ai sensi del comma 1 non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
      3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività del personale di cui al presente articolo, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 19.
(Divieto di emolumenti aggiuntivi).

      1. Il personale di cui all'articolo 18 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20.
(Attestato finale).

      1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione allo sviluppo ai sensi degli articoli 17 e 32 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
      2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione:

          a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato e degli enti pubblici;

 

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          b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di collocamento.

      3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
      4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 21.
(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati).

      1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro egli affari esteri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      2. Nei limiti dei contingenti di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma è messo a disposizione della Direzione generale:

          a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

          b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

          c) con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

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      3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia, previa intesa con il Ministro degli affari esteri.
      4. Durante il collocamento a disposizione, il personale di cui al presente articolo continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote degli assegni familiari, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni e incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
      5. La durata di ogni incarico è dipendente dal tempo valutato necessario per l'intervento. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma di intervento in un'area geografica differente da quella in cui si è svolto il precedente incarico.
      6. Il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22.
(Dipendenti pubblici).

      1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

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      2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21, comma 4, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dalla Direzione generale.
      3. Il personale di cui al presente articolo conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale all'amministrazione di appartenenza.

Art. 23.
(Equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto).

      1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui all'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera e al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
      2. Ai fini degli alimenti periodici di stipendio, per il personale di cui al comma 1 ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole situate in Paesi in via di sviluppo o che dipendano da tali Paesi o da organismi o enti internazionali.
      4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi pubblici per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado

 

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in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Art. 24.
(Trattamento economico all'estero).

      1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l'attività di istituto, un'indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è altresì determinata ogni altra competenza e provvidenza.
      2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fa riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo dell'Unione europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Art. 25.
(Congedo e spese di viaggio).

      1. Al personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
      2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui al comma 1 l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
      3. Al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti sostenute per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

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Art. 26.
(Trattamento economico e assicurativo).

      1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al medesimo comma.
      3. Il trattamento economico di cui al comma 2 deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).
      4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente che lo assume, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
      5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente che procede all'assunzione con gli istituti assicurativi.
      6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
      7. Con apposita convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente che ha assunto il personale provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o a causa del

 

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servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 27.
(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).

      1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato direzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera h). Il Comitato direzionale esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
      2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile nonché per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni non governative idonee per una delle predette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
      3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere effettuato per uno o più settori di intervento di cui al comma 2, a condizione che le medesime:

          a) risultino costituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e degli articoli 36 e 39 del codice civile;

 

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          b) abbiano come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

          c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla lettera b);

          d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

          e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

          f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

          g) dichiarino di accettare controlli periodici allo scopo stabiliti dalla Direzione generale ovvero dal Comitato direzionale, anche ai fini del mantenimento della qualifica;

          h) presentino regolarmente il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

          i) dimostrino autonoma capacità di finanziamento per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento necessario;

          l) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, da sottoporre ai direttori generali del Ministero degli affari esteri, che presiedono il Comitato direzionale.

      5. Le organizzazioni non governative sono, a loro richiesta, iscritte a un apposito albo istituito presso l'unità competente della Direzione generale. Il permanere di tale iscrizione è subordinato

 

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alla costanza dei requisiti richiesta dalla presente legge.
      6. Il Direttore generale promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 5 per discutere consuntivi e programmi della cooperazione allo sviluppo italiana.

Art. 28.
(Effetti dell'idoneità).

      1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefìci della presente legge, la conformità ai criteri stabiliti dalla legge stessa dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, in considerazione anche degli eventuali interventi intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali accordi bilaterali conclusi dall'Italia.
      2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo dalle stesse promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 30, comma 3, e 32, comma 3. Alle medesime organizzazioni può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione allo sviluppo, i cui oneri sono finanziati dalla Direzione generale.
      3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale.
      4. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono considerate, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

 

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Art. 29.
(Contributi deducibili).

      1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai sensi di quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 30.
(Cooperanti delle organizzazioni non governative).

      1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri propri, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Il contratto di cui al presente comma deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti, con apposita deliberazione, dal Comitato direzionale.
      2. La Direzione generale, verificate la conformità e la congruità con il programma di cooperazione, ai sensi del comma 1, registra il contratto attribuendo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.
      3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale possono iscriversi, a loro cura, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie,

 

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ferme restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi sono definiti con apposito regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con il medesimo regolamento.
      4. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 3 sono posti integralmente a carico della Direzione generale. I cooperanti e i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortunio, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale provvede al pagamento dei premi secondo specifici massimali determinati con deliberazione del Comitato direzionale.
      5. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 31.
(Diritti dei cooperanti).

      1. Coloro ai quali è riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 30, la qualifica di cooperanti hanno diritto:

          a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il diritto di collocamento in

 

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aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione presso un'organizzazione non governativa per un periodo superiore a otto mesi;

          b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

      2. Alle imprese private che concedono ai cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 32.
(Doveri dei cooperanti).

      1. I cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
      2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
      3. Il Ministro degli affari esteri può disporre la sospensione del versamento dei contributi di cui all'articolo 30, comma 3, dovuti ai cooperanti:

          a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi, per i quali i cooperanti prestano la loro opera in un determinato Paese, cessano la propria attività o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

          b) quando i cooperanti non rappresentano degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;

          c) quando le condizioni del Paese nel quale i cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione

 

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della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

      4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e autorizzazione di quest'ultima.

Art. 33.
(Banca dati).

      1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla presente legge nonché la relativa documentazione.
      2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvi i limiti previsti dal regolamento di cui al comma 3.
      3. Le modalità di accesso alla banca dati sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati.
      4. La Direzione generale è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 34.
(Stanziamenti).

      1. In sede di legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati, per il triennio successivo, alle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.
      2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo devono essere deliberati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

 

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      3. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione, la sistemazione logistica e il funzionamento della Direzione generale stessa e del Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo; per l'indennità di lavoro straordinario del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla stessa Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione del personale di cui all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.

Art. 35.
(Disposizioni finali).

      1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
      2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è successive modificazioni, è abrogata.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.